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   2007 Anno Europeo Pari Opportuità Riduci

logo_pari_opportunita.gifL’Anno europeo per le pari opportunità per tutti 2007 si propone di rendere i cittadini dell’Unione Europea più consapevoli dei loro diritti alla parità di trattamento e ad un’esistenza libera da discriminazioni. Questi sono due dei principi fondamentali su cui si basa l’UE. L’Anno europeo inaugurerà, inoltre, un dibattito di primaria importanza sui vantaggi delle diversità sia per le società europee che per i singoli individui.

Le attività che si svolgeranno durante l’Anno europeo sono volte a combattere la discriminazione che colpisce numerosi individui per motivi di genere, origine etnica o razziale, religione o credo, disabilità, età o preferenze sessuali. Questi sono i motivi di discriminazione che verranno affrontati a livello europeo.

“I cittadini europei hanno diritto di godere di parità di trattamento e di condurre un’esistenza libera da discriminazioni. L’obiettivo dell’Anno europeo per le pari opportunità per tutti 2007 è quello di garantire che tutti i cittadini ne siano a conoscenza. Per un anno intero richiameremo l’attenzione sulle pari opportunità e sui vantaggi per l’Europa di una società diversa. L’Europa possiede un’immensa ricchezza di talenti. Non possiamo permetterci di sprecarla.”

Vladimír Špidla, Commissario Europeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità

 

link utili:

http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=IT

http://europa.eu/scadplus/leg/it/cha/c10314.htm

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/Home/main

http://www.pariopportunita.gov.it/

 

 

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CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

E' stata firmata a New York il 30 marzo 2007  la Convenzione sui Diritti
delle Persone con Disabilità.
Potete scaricare qui una traduzione in italiano (non ufficiale) della Convenzione

Un articolo molto interessante è l'Articolo 27    

Lavoro e occupazione   

 

 1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al  lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all'  opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano  liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che  favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli  Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro,  incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio  lavoro, prendendo approprite iniziative - anche attraverso misure  legislative - in particolare al fine di:

 (a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a  tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le  condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell'  impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene  sul lavoro; 

(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di  eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli,  comprese l'eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un  lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo  la protezione da molestie e la composizione delle controversie; 

(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i  propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri; 

(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai  programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego  e alla formazione professionale e continua offerti a tutti; 

(e) Promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per  le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel  trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro; 

(f) Promuovere la possibilità di esercitare un'attività indipendente, l'  imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di un'attività  in proprio; 

(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) Favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato  attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di  azione positiva, incentivi e altre misure; 

(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con  disabilità nei luoghi di lavoro;

(j) Promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di  esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;

(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di  mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone  con disabilità.   

 

2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano  tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità  con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.


 
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