L’Anno europeo per le pari opportunità per tutti 2007 si propone di rendere i cittadini dell’Unione Europea più consapevoli dei loro diritti alla parità di trattamento e ad un’esistenza libera da discriminazioni. Questi sono due dei principi fondamentali su cui si basa l’UE. L’Anno europeo inaugurerà, inoltre, un dibattito di primaria importanza sui vantaggi delle diversità sia per le società europee che per i singoli individui.
Le attività che si svolgeranno durante l’Anno europeo sono volte a combattere la discriminazione che colpisce numerosi individui per motivi di genere, origine etnica o razziale, religione o credo, disabilità, età o preferenze sessuali. Questi sono i motivi di discriminazione che verranno affrontati a livello europeo.
“I cittadini europei hanno diritto di godere di parità di trattamento e di condurre un’esistenza libera da discriminazioni. L’obiettivo dell’Anno europeo per le pari opportunità per tutti 2007 è quello di garantire che tutti i cittadini ne siano a conoscenza. Per un anno intero richiameremo l’attenzione sulle pari opportunità e sui vantaggi per l’Europa di una società diversa. L’Europa possiede un’immensa ricchezza di talenti. Non possiamo permetterci di sprecarla.”
Vladimír Špidla, Commissario Europeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità
link utili:
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=IT
http://europa.eu/scadplus/leg/it/cha/c10314.htm
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/Home/main
http://www.pariopportunita.gov.it/

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
E' stata firmata a New York il 30 marzo 2007 la Convenzione sui Diritti
delle Persone con Disabilità. Potete scaricare qui una traduzione in italiano (non ufficiale) della Convenzione
Un articolo molto interessante è l'Articolo 27
Lavoro e occupazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all' opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo approprite iniziative - anche attraverso misure legislative - in particolare al fine di:
(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell' impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l'eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;
(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;
(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;
(e) Promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;
(f) Promuovere la possibilità di esercitare un'attività indipendente, l' imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di un'attività in proprio;
(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) Favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;
(j) Promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;
(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.